Mediazione civile e commerciale

La mediazione civile e commerciale è una procedura in cui un mediatore imparziale aiuta le parti a trovare un accordo senza andare in causa. In molte materie, come successioni, condominio, diritti reali e locazioni, è obbligatoria prima di rivolgersi al giudice e le parti devono essere assistite da un avvocato.

Scala elicoidale in pietra vista dall'alto

Quando la mediazione è obbligatoria?

Il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della causa (art. 5 D.Lgs. 28/2010) nelle controversie in materia di:

  • condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie e patti di famiglia;
  • locazione, comodato e affitto di aziende;
  • risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari;
  • associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

Negli altri casi la mediazione è volontaria oppure può essere disposta dal giudice durante la causa.

Come si svolge?

  1. Domanda all’organismo di mediazione competente per territorio.
  2. Primo incontro, entro 20–40 giorni dal deposito, con le parti e i loro avvocati.
  3. Incontri successivi, anche separati, in cui il mediatore aiuta a individuare gli interessi di ciascuno.
  4. Accordo oppure verbale di mancato accordo.

Perché scegliere la mediazione?

Rispetto a una causa, la mediazione ha di regola tempi più brevi e costi più contenuti, e consente soluzioni che il giudice non potrebbe imporre. Evita inoltre, per quanto possibile, il costo emotivo di un processo, spesso rilevante nelle liti tra familiari.

Come assiste lo Studio?

Lo Studio segue il cliente in ogni fase: predisposizione della domanda o della risposta all’invito ricevuto, partecipazione agli incontri, redazione dell’accordo e verifica della sua esecuzione, anche con gli strumenti coattivi previsti dalla legge.

Riferimenti normativi

  1. D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal D.Lgs. 149/2022
  2. Art. 5 D.Lgs. 28/2010 (materie di mediazione obbligatoria)
  3. Art. 12 D.Lgs. 28/2010 (efficacia esecutiva dell'accordo)

Domande frequenti

Quanto dura la mediazione?

La procedura dura al massimo 3 mesi dal deposito della domanda, prorogabili di ulteriori 3 mesi con accordo scritto delle parti (art. 6 D.Lgs. 28/2010).

L'accordo raggiunto in mediazione è vincolante?

Sì. Se è sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, l'accordo costituisce titolo esecutivo: in caso di inadempimento si può procedere direttamente con il pignoramento (art. 12 D.Lgs. 28/2010).

Cosa succede se non partecipo alla mediazione obbligatoria?

La mancata partecipazione senza giustificato motivo può essere valutata dal giudice nella successiva causa e comporta sanzioni economiche, oltre al fatto che, per chi agisce, la domanda giudiziale può essere dichiarata improcedibile.

Ci sono agevolazioni fiscali?

Sì: sono previsti crediti d'imposta per il compenso dell'avvocato e per le indennità dell'organismo, entro i limiti stabiliti dalla legge (art. 20 D.Lgs. 28/2010).

Le informazioni di questa pagina hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso specifico.

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